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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Urbino

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Urbino

Domande Frequenti

Di seguito alcune indicazioni utili

Domande più frequenti

L’autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta a tutti i cittadini di presentare, in sostituzione dei tradizionali certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dall’interessato.

Le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate alle amministrazioni pubbliche, intendendo con ciò tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti di diritto pubblico e le imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità. Non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati, salvo accordo fra le parti.

Tra gli stati e le qualità personali che si possono autocertificare, elencati dall’art. 46 del D.P.R. 445/2000, rientrano le dichiarazioni di :

  • non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

pertanto i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti non possono essere presentati agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. In questi casi ci si deve avvalere dell’autocertificazione.

Attenzione : rilasciare dichiarazioni non vere, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 è punito secondo il codice penale e le leggi speciali in materia (art.76 D.P.R. 445/2000). L'esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Nella fase delle indagini preliminari di un procedimento penale è necessario richiedere l’autorizzazione al Pubblico Ministero – nulla osta - per ottenere, anche a fini assicurativi, le copie dei verbali redatti dalle forze dell’ordine intervenute, per esempio, in caso di incidente stradale.

L’autorizzazione del PM è necessaria solo nel caso in cui le autorità che hanno rilevato l’incidente hanno trasmesso la notizia di reato alla Procura della Repubblica e per richiederla occorre rivolgersi alla Segreteria Indagini Preliminari.

Consultare la relativa scheda nella sezione Servizi al cittadino

Il proprietario di un bene sequestrato in relazione ad un procedimento penale può chiederne il dissequestro e la restituzione al Pubblico Ministero titolare dell’indagine. La richiesta ed il conseguente accoglimento saranno oggetto di valutazione da parte del Pubblico Ministero titolare dell’indagine.

Se si vuole denunciare un reato occorre dichiarare le proprie generalità. Le denunce e gli esposti anonimi non sono presi in considerazione (art. 333, comma 3, c.p.p.).

Ogni persona accusata, offesa dal reato, danneggiata da un reato e che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria ha diritto di farsi assistere da un difensore da lui nominato o, in mancanza, nominato di ufficio all'interno di un apposito elenco tenuto dall'Ordine degli Avvocati, che deve essere pagato per le sue prestazioni.

La legge prevede che la persona sottoposta alle indagini e la parte lesa di un processo penale che abbia un reddito familiare inferiore ad € 11.493,82, aumentati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (compreso l'istante), possa chiedere di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, ossia che il difensore di fiducia (nominato tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato tenuti presso il Consiglio dell' Ordine del distretto della competente Corte di Appello)  o il difensore d’ufficio nominato venga pagato dallo Stato.

La domanda per l'ammissione al gratuito patrocinio deve essere depositata (dall'interessato o dal suo legale di fiducia) presso la cancelleria del giudice davanti al quale il processo pende.

La persona offesa ha il diritto, ma non l'obbligo di partecipare al processo, salvo che non venga citata come testimone

Se si viene citati come testimoni ci si deve presentare in udienza nel giorno, luogo e ora indicate. Non ci si può rifiutare di comparire, perché la testimonianza è obbligatoria. Si deve prestare giuramento e rispondere secondo verità. Se ci si rifiuta di comparire o si dichiara il falso, si commette un reato. Se si è impossibilitati a comparire per un grave impedimento contattare i numeri indicati sull'avviso e si riceveranno le informazioni necessarie.

Nel caso in cui il testimone regolarmente citato non compaia, senza addurre un legittimo impedimento, potrà esserne disposto l’accompagnamento coattivo e potrà altresì essere condannato al pagamento di una somma da € 51 a € 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell'art. 133 c.p.p.

È previsto che le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori sono corrisposte, a domanda degli interessati, presentata all'autorità presso cui sono stati chiamati a testimoniare. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre cento giorni dalla data della testimonianza.

Il datore di lavoro non può impedire al suo dipendente di assentarsi dal posto di lavoro per andare a testimoniare. Nel caso sia necessario il Cancelliere presso il Tribunale potrà rilasciare un apposito certificato per giustificare tale assenza.

Consultare la relativa scheda nella sezione Servizi al cittadino

E' un certificato che viene richiesto per fini assicurativi relativamente ai procedimenti penali nei quali sia rimasto ignoto l’autore del reato. Può essere richiesto dalla parte offesa o da persona da questa delegata presso la Segreteria Indagini Preliminari.

Consultare la relativa scheda nella sezione Servizi al cittadino

Per richiedere la legalizzazione o per “apostillare” atti giudiziari sottoscritti da funzionari del Tribunale e della Procura e gli atti notarili sottoscritti dai notai del circondario di competenza da far valere all’estero ci si deve rivolgere all’Ufficio Affari Civili attivo presso l’Ufficio del Casellario locale, per tutti gli altri atti è competente l’Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura.

Consultare la relativa scheda nella sezione Servizi al cittadino

Con la notifica dell’avviso ex 415 bis c.p.p., nel quale è riportato il reato contestato, viene comunicato all’interessato che è iscritto un procedimento penale a suo carico nel quale si sono concluse le indagini preliminari. Occorre rivolgersi ad un avvocato di fiducia oppure a quello designato d’ufficio indicato sull’avviso stesso. La persona sottoposta alle indagini e il suo difensore possono prendere visione della documentazione relativa alle indagini espletate ed estrarne copia rivolgendosi alla Segreteria 415 bis della Procura.

I coniugi possono raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite. La procedura è applicabile sia in assenza che in presenza di figli minori o di figli maggiorenni, incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. Nel primo caso, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è sottoposto al vaglio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, se non ravvisa irregolarità, comunica il nullaosta agli avvocati. Nel secondo caso, invece, il Pubblico Ministero, a cui va trasmesso l'accordo concluso entro 10 giorni, lo autorizza solo se lo stesso è rispondente all'interesse dei figli.

L’accordo dei coniugi deve essere consegnato dagli avvocati che hanno sottoscritto l'atto stesso (o da un loro delegato) all’Ufficio Affari Civili attivo presso l’Ufficio del Casellario.

Consultare la relativa scheda nella sezione Servizi al cittadino

L’ufficio preposto alla ricezione delle istanze che il condannato o il difensore depositano dopo l’avvenuta notifica dell’ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione è l’Ufficio Esecuzioni Penali.

Al fine di accedere ad una misura alternativa alla carcerazione il condannato (o il difensore), ricevuto l’avviso dell’ordine di esecuzione, si deve recare in Procura per il deposito della relativa istanza. Questa sarà trasmessa al Tribunale di Sorveglianza competente ad emettere l’ordinanza di concessione della misura alternativa, ordinanza che poi viene trasmessa alla Procura della Repubblica per l’esecuzione.

È consigliabile rivolgersi al più vicino comando delle Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Carabinieri …) ove si possono ricevere consigli ed assistenza e dove verranno ricevute denunce e querele orali.

Le denunce/querele si possono anche depositare presso la Procura della Repubblica, personalmente o tramite avvocato difensore, se preventivamente compilate e complete in ogni parte. L’ufficio preposto alla ricezione è la Segreteria Indagini Preliminari.

Non possono essere utilizzate denunce ed esposti anonimi.

Consultare la relativa scheda nella sezione Servizi al cittadino

I certificati del Casellario Giudiziale (generale, penale, civile, visura, sanzioni amministrative) possono essere richiesti a qualsiasi Ufficio del Casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza del richiedente, hanno validità di sei mesi e non possono essere prodotti agli organi della pubblica amministrazione, nel qual caso ci si deve avvalere dell’autocertificazione.

Per le modalità di rilascio e la documentazione occorrente consultare la relativa scheda nella sezione “Servizi al cittadino

Il certificato dei carichi pendenti va di norma richiesto al Casellario della Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo di residenza in quanto riporta solo l’indicazione di eventuali procedimenti penali in corso (nei quali il richiedente abbia assunto la qualità di imputato) presso quell’ufficio. Non essendo ancora attivo un archivio nazionale dei carichi pendenti ogni Procura certifica i procedimenti in corso relativamente alla propria circoscrizione.

Per le modalità di rilascio e la documentazione occorrente consultare la relativa scheda nella sezione “Servizi al cittadino

Questa possibilità dipende dal tipo di reato denunciato.

Se si tratta di un reato perseguibile d’ufficio, una volta avviato con la denuncia il procedimento segue il suo corso indipendentemente dalla volontà del denunciante.

Se un reato è perseguibile a querela di parte nella denuncia/querela, che in tal caso deve essere presentata necessariamente entro tre mesi (salvo per alcuni reati per cui i termini sono più lunghi), deve essere dichiarata la volontà di perseguire il reato stesso e punirne gli autori. La querela, che è una condizione di procedibilità, può essere rimessa (salvo rari casi disciplinati dal codice penale), ma il procedimento si interromperà solo se il ritiro, che non può essere sottoposto né a condizione, né a termine, viene accettato dal querelato. Se il querelato ricusa/rifiuta la remissione il reato non si estingue ed il processo continua il suo iter.

Per sapere quale è stato l'esito di una denuncia o di una querela già sporte è possibile rivolgersi alla Segreteria Indagini Preliminari della Procura della Repubblica e richiedere un certificato ai sensi dell'art. 335 c.p.p., che consente di sapere a che punto è il procedimento penale iscritto a seguito di una denuncia o querela. Solo la persona offesa dal reato o l’indagato possono chiedere ed ottenere notizie sullo stato del procedimento, salvo il segreto investigativo.

Si può chiedere il rilascio del certificato di iscrizione a norma dell’art. 335 c.p.p. presso la Segreteria Indagini Preliminari. Tale attestazione è gratuita, ma è valida solo per i reati di competenza della Procura della Repubblica territorialmente competente sul luogo di commissione del reato, per cui se si è stati denunciati per un reato commesso nella circoscrizione di un altro Ufficio Giudiziario tale eventuale iscrizione non risulterà nel certificato qui richiesto.

Attraverso la risposta si verrà a conoscenza, salvo alcuni casi disciplinati dalla legge (es. ipotesi di reato particolarmente gravi, secretazioni delle indagini), dell’eventuale numero di procedimento iscritto a proprio carico, nome del pubblico ministero competente, data di commissione del fatto e norma di legge che si presume violata.

Consultare la relativa scheda nella sezione “Servizi al cittadino”.

Richiedere il rilascio del certificato ex art. 335 c.p.p., se si è persona offesa, o chiedere espressamente di essere avvisati in caso di archiviazione al momento della presentazione della denuncia/querela. Se si chiede di essere avvisati in caso di archiviazione in qualità di persona offesa, ex art. 408 c.p.p., e si riceve la comunicazione della richiesta di archiviazione è possibile prendere visione degli atti contenuti nel fascicolo di cui il Pubblico Ministero ha formulato la richiesta di archiviazione rivolgendosi alla Segreteria Indagini Preliminari.

Significa che si è indagati in un procedimento penale, ossia che si stanno svolgendo indagini in merito ad un reato che si è sospettati di aver commesso. L’invito a rendere interrogatorio è accompagnato dall’informazione di garanzia (se non già notificata in precedenza e nella quale sono riportate tutte le informazioni in merito al procedimento penale) e dalla nomina di un difensore d’ufficio (al quale ci si può rivolgere e che si può sostituire con un avvocato di fiducia), se non già nominato in precedenza, perché per rendere interrogatorio è necessaria la presenza di un difensore. A differenza delle sommarie informazioni nell’interrogatorio, fatto salvo il dovere di dichiarare il vero in relazione alle proprie generalità, l’indagato non ha l’obbligo di rispondere secondo verità, ha il diritto di non rispondere alle domande o rispondere solo ad una parte delle stesse.

Significa che si potrebbe essere a conoscenza di fatti riguardanti un procedimento penale. Ci si deve presentare (non si tratta di una scelta, ma di un dovere) nel giorno e nel luogo indicati e rispondere alle domande che verranno poste. Se si dichiara il falso, ci si rifiuta di rispondere alle domande o ci si rifiuta di comparire si commette un reato. Se si è impossibilitati a comparire o per informazioni contattare l’ufficio ai numeri telefonici riportati sull’avviso stesso. Non è richiesta la presenza del difensore.

Il datore di lavoro è obbligato a concedere il permesso per assentarsi dal lavoro. Ovviamente può chiedere di documentare l'avvenuta presentazione. In Procura, su specifica richiesta, ti verrà rilasciato un documento che dimostra che ti sei effettivamente presentato per l’adempimento richiesto.

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