Gli atti e i documenti formati in Italia da far valere all'estero devono essere legalizzati, procedura che consiste nell’attestazione ufficiale dell’autenticità della firma e della qualità della persona che l’ha apposta (non certifica l'autenticità del contenuto dell'atto legalizzato) e di norma si svolge in due fasi: la prima è la legalizzazione da parte dell'organo italiano competente e la seconda la legalizzazione delle rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato di destinazione. Si applica solo a atti e documenti pubblici, come definiti dalla normativa nazionale e internazionale, pertanto non possono essere legalizzati o apostillati atti e documenti privati se non previamente sottoposti a una "trasformazione" in atti e documenti pubblici nei modi consentiti dalla legge (autentica, copia conforme, registrazione, data certa, etc.).
Esistono tuttavia accordi e normative comunitarie più favorevoli, che eliminano cioè la necessità della seconda legalizzazione da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia dello Stato di destinazione. Una di queste è la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 che ha introdotto la cosiddetta “Apostille”, prevista per gli atti da far valere nel territorio e solo per i cittadini degli stati firmatari della convenzione, che è un’attestazione che può essere apposta sotto forma di timbro, foglio allegato, adesivo o altro ancora (purché esista una congiunzione materiale fra l'atto o documento e la relativa Apostille o la stessa venga apposta in forma elettronica: c.d. e-Apostille o e-APP): essa garantisce l'autenticità di un atto pubblico e la qualità legale dell'Autorità rilasciante in luogo della legalizzazione e deve essere apposta sull'originale dell’atto o documento rilasciato dalle autorità competenti del paese interessato da parte di una autorità identificata dalla legge di ratifica del trattato stesso.
In Italia la competenza per la l’apostille e la legalizzazione in linea di massima è così ripartita:
Ci si può quindi rivolgere all’Ufficio del Casellario della Procura della Repubblica (solo per gli atti di competenza come sopra riportati) dove deve essere depositato l’atto da legalizzare o apostillare con tutti gli allegati richiesti. Gli atti e i documenti da apostillare devono riportare il nominativo e la qualifica del firmatario indicati per esteso (apposti con timbro lineare, computer, macchina da scrivere, penna o altri mezzi indelebili) e devono avere impresso vicino alla firma il timbro indelebile dell'ente emittente, in quanto la loro indicazione costituisce elemento obbligatorio dell'Apostille.
In ogni caso, è esclusa la possibilità di legalizzare o apostillare atti e documenti non firmati in originale (ad esempio fax o stampe di e-mail). L'attuale quadro normativo non consente neanche la possibilità di legalizzare o apostillare atti e documenti firmati digitalmente.
Non sono previsti costi e la legalizzazione e l'apostille non hanno scadenza (è superfluo apporne una seconda allo stesso atto o documento), mentre può averla l'atto o documento legalizzato o apostillato in base alle leggi dello Stato di destinazione.