Riporta l’indicazione di eventuali procedimenti penali in corso nei quali il richiedente abbia assunto la qualità di imputato.
Il certificato dei carichi pendenti è rilasciato dalla Procura della Repubblica del Tribunale competente sul luogo di residenza dell'interessato (allo stato attuale non è ancora attivo il casellario nazionale dei carichi pendenti) e riporta solo i procedimenti pendenti presso detto ufficio, nonché quelli in corso presso le procure distrettuali antimafia di cui ha ricevuto comunicazione. È possibile richiederne il rilascio ad una Procura diversa da quella di residenza, ma in tal caso il certificato riporterà solo i procedimenti pendenti presso quel Tribunale.
Il certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. In questi casi il cittadino deve fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 40 e segg. DPR 445/2000).
I certificati richiesti da cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea possono essere prodotti agli organi della pubblica amministrazione per i procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione, es. permesso o carta di soggiorno (art. 3 comma 2 del D.P.R. 445/2000).
Può essere richiesto:
La richiesta ed il ritiro del certificato dei carichi pendenti possono essere effettuate dall’interessato, oppure da una persona da esso delegata (in tal caso l’interessato dovrà sottoscrivere personalmente l’atto di delega alla richiesta ed anche eventualmente al ritiro del certificato) presso Ufficio del Casellario della Procura della Repubblica.
Si richiede compilando una domanda in carta libera indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Urbino e ha validità di sei mesi dalla data del rilascio.
Per gli interdetti la domanda può essere presentata dal tutore che deve esibire il decreto di nomina.
Per i minorenni la domanda deve essere presentata dal soggetto esercente la potestà genitoriale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni (di norma regionale) competente sulla residenza e per gli interdetti dal tutore che deve esibire il decreto di nomina.
La persona detenuta o inserita in una comunità terapeutica può inoltrare la richiesta per posta o tramite un soggetto delegato e, se sprovvista di documenti, con richiesta vistata dal direttore ovvero dall'ufficio matricolare del carcere.
I cittadini non appartenenti all’Unione Europea devono esibire il passaporto o il permesso di soggiorno in corso di validità.
Alla domanda dovranno essere allegati:
La richiesta e l’invio del certificato può avvenire anche per posta, in tal caso occorrerà inviare:
Sono esenti da bollo e da diritti di cancelleria i certificati richiesti e rilasciati per adozione o affidamento minori, controversie di lavoro, ammissione al gratuito patrocinio, riparazione dell'errore giudiziario.
Sono esenti dal solo bollo (non dai diritti di cancelleria) i certificati richiesti in tutti i casi previsti dalla tabella B allegata al D.P.R. 642/72 e in altre leggi speciali esentative (es: certificati richiesti per borse di studio e atti, documenti e istanze delle ONLUS).
Nell'ipotesi in cui si abbia diritto alle 'predette esenzioni occorre produrre idonea documentazione che provi tale diritto (es.: numero procedimento in caso di esenzione per gratuito patrocinio o controversie di lavoro; dichiarazione del Presidente della ONLUS che il certificato richiesto dal privato è legato ad una attività della stessa ecc…).
Richieste on-line
Guida al servizio on-line di prenotazione dei certificati del casellario giudiziale